Art. 2.
(Funzioni dell'Osservatorio).

      1. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

          a) attività di censimento e di monitoraggio della ricerca in ambito alimentare;

          b) analisi dei consumi e delle informazioni alimentari di maggiore diffusione;

          c) verifica degli orientamenti dei consumatori e promozione di scambi continui di informazioni con esperti e specialisti del settore;

          d) diffusione delle informazioni specialistiche relative al settore nutrizionale, finalizzate a una corretta forma di alimentazione.

      2. L'Osservatorio censisce tutte le ricerche e le pubblicazioni realizzate in ambito alimentare e nutrizionale.
      3. L'Osservatorio verifica periodicamente la qualità e l'efficacia delle campagne di divulgazione nonché degli interventi realizzati a fini educativi e didattici nel settore alimentare e nutrizionale.
      4. Nell'ambito dell'Osservatorio è istituita una apposita banca dati finalizzata, in particolare, a garantire il coordinamento dei dati stessi, a promuovere la

 

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collaborazione tra i soggetti interessati e ad evitare duplicazioni delle ricerche e delle indagini.